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Una breve riflessione sul reato di rapimento di minori

Come è noto, l'Articolo 225 Bis del Codice Penale stabilisce una pena detentiva da due a quattro anni e l'interdizione speciale dall'esercizio dei diritti genitoriali per un periodo da quattro a dieci anni per un genitore che, senza giusta causa, rapisce il proprio figlio minore.

REATO DI SOTTRAZIONE DI MINORI

Ai fini del suddetto articolo, si considera rapimento (i) l’allontanamento di una persona minorenne dal suo luogo di residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore -o della persona o dell’istituzione incaricata della sua cura o custodia-, così come (ii) il trattenimento di una persona minorenne in violazione del dovere stabilito mediante una decisione giudiziaria o amministrativa.

Alla luce di quanto sopra, la giurisprudenza non è unanime e ammette interpretazioni diverse in merito agli elementi oggettivi e soggettivi del reato. In questo senso, sorgono dubbi sulla natura penale della condotta a seconda del soggetto attivo del reato, ossia se si tratta del genitore affidatario o meno, così come sull’esistenza o meno di una decisione giudiziaria, poiché in alcune sentenze è intesa come obbligatoria.

Ebbene, la Sentenza della Corte Suprema dell’8 marzo 2023 risolve i dubbi e afferma che si deve dare importanza all’interesse superiore del minore e che, quando si compiono azioni al di fuori del canale legale, si genera un rischio per il minore, in quanto viene privato delle relazioni con l’altro genitore, il che può causare problemi psicologici, emotivi o di adattamento.

Il bene giuridico tutelato dovrebbe essere la pace nelle relazioni familiari e il diritto dei figli di relazionarsi con entrambi i genitori, rispettando i canali legali disponibili per risolvere i conflitti, evitando la violazione dei diritti di custodia.

Pertanto, non si fa distinzione tra genitori affidatari e non affidatari, ma si deve considerare tipico il caso in cui un genitore, con mezzi di fatto, priva l’altro del suo diritto al bambino, nella misura in cui non deve essere privato del contatto con i genitori.

Inoltre, l’unica cosa che è punibile è l’allontanamento unilaterale del bambino dal suo luogo di residenza abituale, cioè senza il consenso dell’altro genitore, privandolo del diritto di custodia sul bambino e, pertanto, è irrilevante che ci sia o meno una decisione giudiziaria.

Infine, non attribuisce alcuna rilevanza al fatto che l “altro genitore conosca il luogo in cui si trova il bambino e possa visitarlo, ma piuttosto che la condotta criminalizzata si realizzi con il mero allontanamento del bambino dalla casa senza il consenso dell” altro genitore.

Queralt Cirre Jiménez