- REATO DI ASSALTO ALL’AUTORITA’(artt. 550-556 PC): consiste nell’aggredire o resistere (con grave intimidazione o violenza) all’autorità, ai suoi agenti o ai pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni.
- REATO DI POSSESSO DI ARMI ILLECITE (artt. da 563 a 570 PC): consiste nel possesso di armi la cui detenzione è vietata dalla legge, così come di armi regolamentari le cui caratteristiche di fabbricazione sono state modificate.
- REATO DI ORGANIZZAZIONE PENALE (art. 570 bis): punisce i gruppi composti da più di due persone che, in modo concertato e coordinato, si dividono vari compiti o funzioni allo scopo di commettere reati.
- REATO DI INCITAZIONE AL TERRORISMO (art. 578 PC): consiste nel lodare o giustificare pubblicamente atti di natura terroristica. Questo reato comprende gli atti di sminuire o umiliare le vittime di reati di terrorismo o i loro familiari.