- Reato di furto (artt. 234 e segg. PC): consiste nell’impossessarsi della proprietà altrui senza il consenso del proprietario e senza la necessità di usare la violenza, l’intimidazione o la forza, con l’intenzione di trarne profitto.
- REATO DI FURTO (art. 237 e segg. PC): consiste nell’impossessarsi di beni appartenenti ad un’altra persona, attraverso l’uso della violenza o dell’intimidazione nei confronti di tale persona o, usando la forza contro le cose, con l’intenzione di trarne profitto.
- Reato di usurpazione (art. 245.2 PC): punisce chiunque occupi o mantenga, senza autorizzazione, una proprietà, un’abitazione o un edificio appartenente ad un’altra persona che non costituisce un’abitazione, contro la volontà del proprietario.
- FRODE (art. 248 e segg. PC): consiste nell’azione di ottenere, con l’intenzione di trarne profitto, mediante l’inganno, che qualcuno compia un atto di disposizione patrimoniale (ad esempio, un pagamento o la firma di un contratto, tra gli altri) con il quale danneggia se stesso o una terza persona.
- REATO DI AMMINISTRAZIONE INGIUSTA (art. 252 PC): punisce le persone che violano i poteri di amministrazione dei beni altrui, eccedendo e con tale azione causando un pregiudizio finanziario.
- Reato di appropriazione indebita (art. 253 e segg. PC): punisce chi si impossessa – per sé o per un terzo – di un bene affidato con un titolo che obbliga a consegnarlo o a restituirlo.
- REATO DI ASSEGNAZIONE DI BENI (art. 257): Consiste in qualsiasi azione o manovra che un debitore compie allo scopo di rendere difficile ai suoi creditori la riscossione di quanto dovuto.
- REATO DI INSOLVENZA PUNIBILE (art. 259 PC): consiste nel mettere in atto una condotta a danno dei creditori da parte di una persona che si trova in una situazione di fallimento effettivo o imminente. Tale condotta può consistere, tra l’altro, nell’occultare, danneggiare o distruggere i beni oggetto di pignoramento, nonché nell’effettuare donazioni di proprietà, denaro e altri beni al fine di distrarli.