- REATO DI RIBELLIONE (artt. 472-484 PC): consiste nell’occupazione violenta di strade e spazi pubblici da parte di un gruppo di persone senza autorizzazione per uno dei seguenti scopi:
- Eliminare o modificare la Costituzione
- Rimuovere i membri della famiglia reale dal loro incarico
- Impedire lo svolgimento di elezioni per cariche pubbliche
- Sciogliere le Cortes, il Congresso o il Senato
- Dichiarare l’indipendenza di una parte del territorio nazionale