Defensa Penal

Falsità documentarie

  • REATI DI FALSITA’ DOCUMENTALE (artt. 390 e segg. PC): punire il funzionario pubblico – nell’esercizio delle sue funzioni – o la persona fisica che altera, simula, suppone l’intervento di persone o, in alcuni casi, omette di dire la verità nella narrazione dei fatti, sia, a seconda del tipo di reato, in documenti pubblici, ufficiali, commerciali o privati (in quest’ultimo caso, solo se si tratta di danneggiare un’altra persona).