- REATO DI FINANZIAMENTO ILLEGALE DI PARTITI POLITICI (art. 304 bis): consiste nel ricevere donazioni o contributi destinati a un partito politico, una federazione, una coalizione o un raggruppamento di elettori nei seguenti casi:
- Donazioni anonime, definitive o revocabili.
- Donazioni da parte della stessa persona superiori a 50.000 euro all’anno.
- Donazioni da parte di persone giuridiche ed enti non costituiti in società.